La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento che, sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps nel Messaggio n. 1297 dell 26 marzo relativo alla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli alla luce delle disposizioni introdotte dal DL Sostegni, analizza il quadro normativo, i termini, le modalità di richiesta e di pagamento delle suddette prestazioni.
Il documento "Gli ammortizzatori sociali del decreto Sostegni alla luce dell’interpretazione Inps", in particolare, evidenzia come, per tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 5 gennaio 2021, ci sia stato "un vero e proprio vuoto di tutele", almeno fino al 31 marzo 2021, aggravato dall’inserimento in zona rossa di numerosi territori a carattere comunale e regionale, al quale si auspica venga posto rimedio in sede di conversione del decreto legge.
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La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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