Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport. Il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato il primo documento di prassi (circolare 25 /10/2023 n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo. Ma purtroppo contiene devi refusi a cui prestare la dovuta attenzione.
Nel documento si legge che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo. Il Titolo V del predetto decreto, peraltro recentemente modificato dal Dlgs. n. 120/2023, introduce infatti importanti novità, su alcune delle quali occorre fornire le prime indicazioni al personale ispettivo.
Dobbiamo segnalare che la tanto attesa nota di prassi contiene delle inesattezze che di seguito andiamo ad evidenziare.
Ma andiamo con ordine.
A pagina 4 della circolare dedicata al “Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo” si afferma quanto segue:
“Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.”;
Tale contenuto è diverso dal dettato normativo. E non solo. Viene successivamente smentito dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro quando affermano quanto segue:
“Da ultimo si segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.”
Infine, circa “l’obbligo di comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo”, la circolare, sempre a pagina 4, risulta non aggiornata rispetto all’operatività del Registro nazionale delle attività sportive, che ricordiamo essere attivo dal 31 agosto 2022.
NOTA BENE! Nel documento di prassi si afferma quanto segue:
“Sul punto occorre precisare che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 28, comma 5, del Dlgs. n. 36/2021, come modificato dal Dlgs. n. 120/2023.”
E’ necessario pertanto che gli operatori del settore sportivo prestino la dovuta attenzione alle inesattezze segnalate.
SUL PUNTO 'NOTA BENE' È ARRIVATO UN AGGIORNAMENTO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota del 26 ottobre 2023 n. 459) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2, precisando che l’affermazione
“i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo. Ciò in ragione della necessaria integrazione applicativa prevista dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021”
vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro, rispetto alle quali non è quindi dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.
Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2025
Il software consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore autonomo in base al regime di determinazione delle imposte adottato (Ordinario, Forfetario “Start Up”, Forfetario, Imprenditoria Giovanile), in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef/sostitutive, addizionali regionale e comunale (se dovute), Irap (se dovuta) e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025
Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, utile per la revisione dei bilanci 2024, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.
Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.
Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi