Avvio della riforma fiscale con la riscrittura della curva Irpef e contestuale passaggio da cinque a quattro scaglioni, rafforzamento delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. Stop per altri 12 mesi per Plastic e Sugar Tax; rafforzamento del fondo di garanzia per le Pmi e prolungamento dei bonus legati a Transizione 4.0.
Sono queste alcune delle importanti novità contenute nella legge di bilancio 2022. E non solo.
Con il provvedimento viene rifinanziata per euro 900 milioni, fino al 2027, la “Nuova Sabatini” e ripristinata l’erogazione in più quote, con la possibilità di ricevere l’intero importo in un’unica tranche, con il fine di favorire la liquidità delle aziende.
Il credito d’imposta per i beni tecnologici 4.0 (l’ex “iperammortamento”) viene prorogato al 2025 nella misura del 20% per la quota di spesa fino a euro 2,5 milioni, del 10% tra euro 2,5 e 10 milioni e del 5% oltre euro 10 milioni e comunque fino a euro 20 milioni.
Il 2022 sarà, invece, l’ultimo anno utile per usufruire del credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali (l'ex “superammortamento”), con aliquota al 6%.
Abbiamo pubblicato una circolare che, con l’ausilio di schede sintetiche, strutturate per argomenti (fisco, lavoro, incentivi imprese, casa e bonus edilizia), opera una attenta selezione, privilegiando l’analisi di tutte le novità di interesse professionale. Il tutto qualificato dai riferimenti legislativi.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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