Con Messaggio n. 3748 dell'11 novembre l'Inps, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti in materia di massimale contributivo ed in merito il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento della pensione.
Per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro, spiega l'istituto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, rappresenta un elemento essenziale ed è stato individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto”originariamente acquisito.
Dunque, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, ha ancora chiarito il Ministero del Lavoro, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.
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