Con la Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il "Bonus vacanze" può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a condizione che siano indicati nella fattura emessa dall'unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. Può essere utilizzato presso un'impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast).
Ricordiamo che il "Bonus vacanze" è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive e bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
L'agevolazione, quindi, spetta per soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, l'agevolazione spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.
Clicca qui per leggere la Circolare delle Entrate e qui per accedere all'area del sito del MiBACT dedicato al Bonus vacanze, con tutte le risposte alle domande più frequenti sul tema.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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