Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio è stato pubblicato il Decreto 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le modalità di attuazione dell'incentivo previsto dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 286 Legge n. 197/2022) in favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti minimi, decidano di non accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103) optando, invece, per la prosecuzione dell'attività lavorativa.
A seguito dell'esercizio della facoltà di rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà stessa.
Tutti i passaggi della procedura relativa al nuovo incentivo al posticipo del pensionamento sono elencati all'art. 2 del Decreto.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate
Applicativo in MS Office Excel per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.
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