Con Messaggio n. 530 del 3 febbraio l'Inps comunica l'adozione dello schema di convenzione tra l'Istituto e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC) e delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) per l’anno 2023.
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale. Il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
I CAF in possesso dell’autorizzazione a esercitare l’attività di assistenza fiscale e dei requisiti di onorabilità, potranno stipulare convenzioni singole, e potranno richiedere informazioni in merito alla sottoscrizione della convenzione alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
La fattura elettronica dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG” e dovrà essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’Inps sul sito istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Cloud)
Applicazione in cloud che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
- 15% per gli altri soggetti
CLICCA QUI per provare la versione demo dell'applicazione.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025: versione Excel
Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?
È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.
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