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Mercoledì 22 novembre 2023

Revisione del sistema degli incentivi alle imprese: la legge delega in Gazzetta Ufficiale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre scorso è stata pubblicata la Legge 27 ottobre 2023, n. 160, che delega il Governo alla revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ai sensi dell'Art 3 della Legge, che entrerà in vigore il 30 novembre, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci:

  • a far fronte agli specifici fallimenti del mercato;
  • a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee;
  • a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. 

Ai fini dell'esercizio della delega, il Governo dovrà rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

  • sistematizzazione e razionalizzazione dell'offerta di incentivi;
  • programmazione degli interventi di incentivazione;
  • coordinamento delle misure di incentivazione;
  • digitalizzazione, semplicità e uniformità delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici;
  • più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione;
  • strategicità per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
  • valorizzazione dell’imprenditoria femminile.

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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