Lunedì 4 gennaio 2021

Sanzioni al codice della strada: aggiornati gli importi per il 2021

a cura di: Studio Valter Franco
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Sulla G.U. 323 del 31.12.2020 è pubblicato il D.M. Giustizia in parti data, recante l’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, considerato che ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 tale aggiornamento è da effettuarsi con cadenza biennale  (precedente aggiornamento D.M. Giustizia del 27.12.2018).

Considerato che l’indice ISTAT registrato nel biennio dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2020 è negativo, pari allo -0,2% il DM. 31.12.2020 non reca alcuna significativa variazione delle sanzioni in questione, salvo per talune sanzioni per le quali si registra una riduzione di 1 euro negli importi massimi.

Ad esempio per il divieto di sosta o fermata, punito ai sensi dell’articolo  158 comma 6 del Codice della Strada, la sanzione minima era pari ad euro 42 e viene confermata in tale importo così come la sanzione massima di 173 euro.


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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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