Lo ricorda l'Inail, con una notizia pubblicata sul proprio sito internet, precisando che l'assicurazione è obbligatoria se:
Per effettuare l'iscrizione si accede al sito Inail, entrando nell'area Servizi online tramite Spid – CIE – CNS.
Dopo l’iscrizione si riceverà una mail di conferma con l'avviso di pagamento PagoPA che contiene il codice IUV, necessario per il pagamento, che può essere effettuato:
Il premio assicurativo annuale è pari a 24 euro, non è possibile frazionarlo, ma è deducibile ai fini fiscali.
E' possibile effettuare la prima iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno, dal momento in cui si inizia l’attività di casalinga o casalingo e la copertura è attiva dal giorno successivo al pagamento.
Lavoratori subordinati sportivi: iscrizione Inail entro il 30 novembre
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.
La circolare Inail del 27 ottobre 2023 n. 46 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.
Si propone un modello di verbale di assemblea per la copertura di perdite mediante rinuncia a crediti vantati dai soci nei confronti della società.
Il principio contabile OIC n. 28 sulle poste del Patrimonio Netto prevede che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio, che si concretizza con un atto formale da parte del socio stesso e volto al rafforzamento patrimoniale della società, deve essere trattato, contabilmente, alla stregua di un apporto di patrimonio. Non rileva la natura del credito, commerciale o finanziario che sia, ma la motivazione della rinuncia, che deve essere orientata a un rafforzamento patrimoniale della società; se la rinuncia fosse dettata da motivazioni esclusivamente commerciali, costituirebbe invece per la società un minor costo (o sopravvenienza).
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