In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una cittadina italiana iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia, l’Agenzia Entrate ha precisato che la costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina italiana, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, quale soggetto passivo Iva alla stregua di un qualsiasi altro residente.
In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:
con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.
“Poiché l’istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale” l’Agenzia precisa che “nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’articolo 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria“.
La risposta dell’Agenzia osserva infine, che i redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.
TimeSheet Attività dello Studio 2025
Programma in MS Excel per il rilevamento dei tempi delle ore lavorate per attività svolte dallo studio nei confronti dei clienti. Il “timesheet” è un modulo di rilevazione del tempo o registro delle ore lavorate per le attività di studio che si svolgono quotidianamente nei confronti dei propri clienti. I “timesheet” possono più o meno complessi a seconda dei dati rilevati.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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