Giovedì 17 giugno 2021

Sostegni-bis: bonus per le imprese con attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Tra le misure per la tutela della salute il DL n. 73/2021 (Decreto "Sostegni-bis") contiene disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci.

In particolare, l'Art. 31 prevede un credito d'imposta, nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. 
Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo See. 

Il bonus non è cumulabile, per i medesimi costi, con altri crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. E' utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. 
Inoltre, on concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir e non soggiace ai limiti in materia di utilizzo dei crediti (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34 legge n. 388/2000).


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
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    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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