Venerdì 10 gennaio 2020

Tre nuovi servizi obbligatori per l'assicurazione contro gli infortuni domestici

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dal 1° gennaio 2020 per l'assicurazione contro gli infortuni domestici sono diventati obbligatori tre servizi online, che l'Inail illustra nella Circolare n. 37 del 30 dicembre 2019, precisando che gli stessi sono riservati agli utenti con credenziali dispositive (dell'Inail, dell'Inps, della Carta nazionale dei servizi o di Spid).

Si tratta, in particolare, dell'obbligo di prima iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici, di iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio e di cancellazione esclusivamente con modalità telematiche.

I tre servizi online obbligatori dal 1° gennaio sono:

  • "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento" per i soggetti che devono richiedere la prima iscrizione;
  • "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva" per i soggetti che hanno diritto all'esonero del versamento del premio;
  • "Invia la richiesta di cancellazione dall'assicurazione" per la comunicazione di cancellazione dall'assicurazione.

Fonte: https://www.inail.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Lavoratori subordinati sportivi: iscrizione Inail entro il 30 novembre

    Lavoratori subordinati sportivi: iscrizione Inail entro il 30 novembre

    Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale. 
    La circolare Inail del 27 ottobre 2023 n. 46 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Registro dei volontari non occasionali (modello personalizzabile)

    Gli Enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell'attività medesima. Con il D.M. del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministero del Lavoro, vengono disciplinati gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli Ets, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del Cts. L’articolo 3 del decreto in commento stabilisce che il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del RUNTS), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Registro dei volontari (non occasionali) di associazione di promozione sociale ETS (modello personalizzabile)

    Gli Enti del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell'attività medesima.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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