Lunedì 15 luglio 2024

Applicazione dell'imposta di registro ai contratti di locazione di immobili strumentali: conformità con il diritto dell'Unione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Ordinanza n. 16109 del 10 giugno 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha richiamato il principio, già espresso in una precedente pronuncia (n. 734 del 12 gennaio 2022), secondo il quale l’imposta di registro si applica in misura proporzionale anche se relativa a contratti di locazione di immobili strumentali, indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad Iva, non ponendosi tale previsione in contrasto con la direttiva 2006/112/CE, dal momento che il diritto dell'Unione ammette l'esistenza di regimi fiscali in concorrenza con l'Iva.

La pronuncia in questione ha, in particolare, richiamato un’ordinanza della Corte di Giustizia UE che, nel riproporre la nozione eurounitaria dell’imposta sul volume d'affari, ha specificamente osservato che "… l'imposta di registro di cui al procedimento principale non costituisce un'imposta generale. Infatti detta imposta, in quanto si applica unicamente ai contratti di locazione di beni strumentali, concerne solamente una categoria ristretta di operazioni e, quindi, non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nello Stato membro considerato".
"Il requisito relativo all'applicazione generalizzata alle operazioni che hanno ad oggetto beni o servizi", ha concluso la Cassazione, "non è pertanto soddisfatto, e ciò è sufficiente per concludere che l'imposta di registro in parola non presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA e non è quindi interessata dal divieto previsto all'articolo 401 della direttiva IVA".


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

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    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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