In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cd. "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.
Con l'ordinanza n. 10719 del 5 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha però chiarito che il tardivo trasferimento della residenza dovuto al mancato rilascio dell'abitazione da parte dell'inquilino e al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione può essere causa di perdita del beneficio "prima casa".
I motivi legati al mancato trasferimento della residenza nei termini stabiliti dalla legge (18 mesi) devono infatti essere eccezionali ed inevitabili ed il mancato completamento in termini dei lavori di ristrutturazione, precisa la Suprema Corte, non rientra certo in tali ipotesi.
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025)
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione è il programma in Excel per calcolare le sanzioni e gli interessi di mora per il ravvedimento della prima registrazione dei contratti di locazione immobiliare. E' aggiornato con il tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2025 pari al 2%.
Il software, oltre ad effettuare i conteggi dovuti, fornisce anche l’indicazione dei codici tributo, anno di riferimento e importi al fine della compilazione dell’F24 “ELIDE”.
E’ disponibile anche la versione Cloud del prodotto.
Pacchetto cumulativo calcolo ravvedimento operoso: versione Excel
Pacchetto dei software in MS Excel Ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025) e Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025).
Entrambi i software sono aggiornati con il tasso legale, pari al 2%, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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