Martedì 19 novembre 2024

CALCOLO DEGLI ONERI DEDUCIBILI DA CARTELLE ESATTORIALI RATEIZZATE: software in MS Excel

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Un problema che si presenta, più o meno spesso, è quello di determinare la quota dei contributi INPS IVS per Commercianti e Artigiani, Gestione Separata e Contributi Casse Private, deducibili in un determinato anno, quando questi sono pagati tramite "cartelle esattoriali" (o per gli avvisi di irregolarità), specialmente se il pagamento viene effettuato a rate su più periodi d’imposta, o, eventualmente, quando la rateizzazione non riguarda la sola cartella relativa ai contributi ma anche ad altri tributi o somme dovute e la cui riscossione è affidata ad Agenzia Entrate Riscossioni (o altro ente di riscossione).
Il problema, poi, si “amplifica” se nel corso degli anni le cartelle si “accumulano”, e per ogni anno occorre calcolare la quota deducibile di più piani di rateizzazione.

Per gestire "al meglio" delle situazioni sopra descritte, il nostro team di sviluppatori ha realizzato un applicativo in MS Excel utile per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.

L’applicazione può anche essere utilizzata per il calcolo dell’IVA a credito, non maturata in un determinato esercizio a causa dell’omesso versamento delle liquidazioni periodiche, da recuperare annualmente in base ai pagamenti effettuati tramite avvisi di irregolarità e cartelle esattoriali.

CLICCA QUI per accedere alla scheda dall'applicazione.


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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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