Lunedì 2 maggio 2022

Cassa Forense: obbligo contributivo e dichiarativo delle Società tra Avvocati (STA)

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con avviso pubblicato sul proprio portale Cassa Forense ricorda che le Società tra Avvocati (STA) costituite ai sensi dell’art. 4 bis della L. 247/2012, sono tenute ad iscriversi nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati e hanno l’obbligo dichiarativo e contributivo nei confronti di Cassa Forense
L’obbligo riguarda l'invio telematico del Mod.5 ter e del versamento della maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari dichiarato ai fini IVA, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Sul sito di Cassa Forense è presente un'apposita sezione, riservata alle STA, per l'inserimento dei dati utili alla registrazione della Società.

In sede di registrazione, che potrà essere effettuata dal Legale rappresentante o da un Amministratore iscritto alla Cassa Forense, saranno richiesti i seguenti dati:

  • codice fiscale della STA;
  • partita IVA della STA;
  • indirizzo sede legale della STA:
  • denominazione della STA corrispondente a quanto riportato nell’atto costitutivo da allegare in un unico file pdf, di peso massimo di 3MB ;
  • data costituzione della STA;
  • foro di iscrizione della STA;
  • data di iscrizione della STA alla Sezione Speciale dell’Albo;
  • indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della STA;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria (E mail) della STA se presente.

Leggi l'avviso completo.


Fonte: https://www.cassaforense.it
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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