Martedì 11 aprile 2023

Cassa Forense: via libera alla definizione agevolata delle somme a ruolo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con notizia pubblicata sul proprio sito internet lo scorso 5 aprile Cassa Forense ha informato che i Ministeri Vigilanti hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati adottata in data 27 gennaio 2023, con la quale verranno applicate le disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023, ossia la possibilità di estinguere i debiti previdenziali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto le somme dovute a titolo di contributi e di sanzioni amministrative, senza l’aggravio delle somme riferite a interessi e sanzioni civili.

Gli iscritti che intendano avvalersi di tale facoltà potranno quindi presentare, entro il prossimo 30 aprile, apposita domanda presso il sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate con applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2023, di un tasso di interesse pari al 2% su base annua. 


Fonte: https://www.cassaforense.it
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    Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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