Con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020 il Direttore Generale delle finanze ha disposto, a decorrere dal 26 marzo 2020, l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado. La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione.
Resta ferma la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero utilizzando i recapiti telefonici della Commissione, pubblicati su questo sito istituzionale della Giustizia tributaria.
Nel caso in cui particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la Commissione, si deve contattare preventivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria, per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.
I servizi telematici del Processo Tributario Telematico rimangono operativi.
Modello - Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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