Il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 15 del 19 aprile 2024, ha risposto al COA di Novara, che chiedeva di sapere se in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, potesse essere rimosso "automaticamente" dall'albo o rientrasse nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione, ha chiarito che l’articolo 2, comma 5 del D.M. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.
Dunque, la mancanza del decreto attuativo del Ministero della Giustizia, rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Ne deriva, conclude il CNF, che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Il Dlgs. n. 39/2021 ha introdotto l’obbligo per le società e le associazioni sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di altre forme di discriminazione.
Il termine per adeguarsi scade a 12 mesi dall’adozione da parte delle Fsn/Dsa/Eps delle linee guida per la predisposizione di tali modelli (alcune Fsn si sono attivate a luglio 2023, molte altre ad agosto 2023).
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