Mercoledì 26 ottobre 2022

Concorso 400 posti magistrato ordinario in Gazzetta Ufficiale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 84 del 21 ottobre 2022 è stato pubblicato il nuovo concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto del 18 ottobre 2022.

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, deve essere inviata esclusivamente per via telematica entro le ore 23:59 del 21 novembre 2022.

Per l’invio della domanda, fa sapere il Ministero della Giustizia, è disponibile, dal 21 ottobre al  21 novembre, https://concorsi.giustizia.it/concorsomagistratura/ per la compilazione.


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Operazioni di conguaglio per l’anno 2012 dei redditi di lavoro dipendente

    Sono redditi di lavoro dipendente, da intendere in modo unitario sia nell’accezione previdenziale, sia in quella fiscale, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando il medesimo è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Un elemento di divergenza procedurale tra la gestione cosiddetta previdenziale e quella fiscale è individuabile nel principio che regola l’obbligo-onere di procedere alla corresponsione dei contributi e dei tributi (ritenute alla fonte), in quanto anche dopo l’intervenuta armonizzazione concettuale, risulta applicabile: - il principio della competenza, per i contributi previdenziali e assistenziali, in quanto i medesimi si rendono dovuti in relazione alla retribuzione maturata nel periodo di paga, anche se, di fatto, non corrisposta; e: - il principio di cassa, per quanto concerne le ritenute fiscali, per le quali il termine per eseguire i versamenti risulta subordinato all’effettivo pagamento delle somme e/o dei valori (o alla messa a disposizione dei medesimi) che hanno concorso alla formazione della base imponibile. Alla fine del periodo d’imposta, coincidente con la fine dell’anno solare, nonché in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro o sostituti d’imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori imponibili fiscali, in modo da determinare l’imposta dovuta sull’entità complessiva degli emolumenti che hanno costituito la formazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo in considerazione: – le detrazioni per familiari a carico (art. 12 del Tuir); – le detrazioni per produzione reddito (art. 13 del Tuir); – gli oneri detraibili (art. 15 del Tuir), a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, oltre a tenere presenti le eventuali spese sanitarie e il premio per assicurazioni conseguenti ad erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali; – la gestione delle detrazioni per locazioni (art. 16 Tuir)

    a cura di: ilconsulenteaziendale.it
  • La riforma dei procedimenti di composizione delle crisi aziendali

    La riforma dei procedimenti di composizione delle crisi aziendali

    Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cd. “decreto sviluppo e crescita sostenibile”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha previsto rilevanti modificazioni della normativa relativa ai procedimenti di composizione delle crisi aziendali. Il decreto stesso ha altresì previsto che le nuove disposizioni debbano essere applicate ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, nonché ai piani attestati elaborati successivamente al predetto termine. Tenuto conto che la legge di conversione è entrata in vigore in data 12 agosto 2012, ne deriva che le nuove norme saranno operative per i procedimenti introdotti a decorrere dal giorno 11 settembre 2012. Entro breve, pertanto, gli operatori del settore (magistrati, avvocati, commercialisti) dovranno necessariamente interagire con le nuove disposizioni. Il presente lavoro si prefigge lo scopo di svolgere una prima analisi delle nuove disposizioni, dando opportuna evidenza delle ragioni che ne hanno indotto l’emanazione, al fine di orientare gli operatori del settore nella gestione dei procedimenti compositori che saranno introdotti in vigenza della nuova normativa.

    a cura di: Studio Martini e Associati

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