Con sentenza n. 946/2 del 10 ottobre 2022 la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC, decidendo in merito all’appello esperito dal contribuente che aveva eccepito la legittimità del ricorso, dovuta al raggiungimento dello scopo dimostrato dall’incardinazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, spiegano i giudici della CTR, il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché introdotto con un atto nativo in formato analogico e privo della firma digitale. In base all'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92, infatti, le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che prevede che le notificazioni telematiche debbano essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b, e debbano essere sottoscritti con firma digitale.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione
Il pacchetto contiene due bozze di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale). Una riguarda l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, l'altra quella di notifica per presunta irreperibilità assoluta.
A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.
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