Nella Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.
In tema di Processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato il documento chiarisce in merito alla possibilità, nelle controversie tributarie di valore fino a 3.000 euro, di consentire, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (art. 12, comma 2, Dl 31 dicembre 1992 n. 546), depositi o notifiche in modalità analogica.
L'art. 29 del DL 23 del 2020 introduce l'obbligo di notifica e deposito con modalità telematiche esclusivamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche.
Non c'è alcun riferimento, invece, ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica per i quali vale quanto previsto dall'articolo 16-bis comma 3-bis del medesimo decreto, secondo cui l'utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario rappresenta una facoltà e non un obbligo.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024: versione Cloud
Applicazione cloud per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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E' disponibile anche la versione Excel.
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