Il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (cosiddetto "Decreto liquidità") ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.
L'art. 10, in particolare, che contiene disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, impedisce di fatto di dichiarare lo stato di crisi di un'azienda fino alla fine dell'emergenza. Dunque, durante tale periodo non sarà permesso alle aziende di avviare un procedimento finalizzato all'apertura del fallimento o di dichiarare lo stato di insolvenza.
Riportiamo di seguito il testo dell'art. 10 del decreto:
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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