L'art. 1 della bozza del cosiddetto D.L. "Sostegni" prevede, con lo scopo di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Non sono quindi previsti specifici codici ATECO, come per il DL "Ristori".
Il contributo, in particolare, spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del calo del fatturato.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 come segue:
In ogni caso, si legge nella bozza, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
I soggetti interessati al contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo, che deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo
Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30.
Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.
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