L'art. 1 della bozza del cosiddetto D.L. "Sostegni" prevede, con lo scopo di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Non sono quindi previsti specifici codici ATECO, come per il DL "Ristori".
Il contributo, in particolare, spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del calo del fatturato.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 come segue:
In ogni caso, si legge nella bozza, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
I soggetti interessati al contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo, che deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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