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Martedì 12 aprile 2022

Demansionamento e perdita di chance: risarcimento non tassabile

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta n. 185 dell'8 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio. Pertanto, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte (art. 23 Apr n. 600/1973).

Le ritenute erroneamente applicate, già riversate dal datore di lavoro al Fisco, precisa  l'Agenzia, potranno essere recuperate presentando la dichiarazione integrativa del Modello 770/2021 relativo all'anno di imposta 2020.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Verbale di riunione del CdA art. 2381 cc e monitoraggio 'anti crisi' ex art. 2086 cc

    Verbale di riunione del CdA art. 2381 cc e monitoraggio 'anti crisi' ex art. 2086 cc

    La riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

    In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:

    • il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
    • il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
    • l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Verbale di assemblea dei soci di S.r.l. per deliberare la revoca dell’amministratore unico

    Il Codice civile all’art. 2483 prevede che:
    - la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
    - Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
    - Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
    - Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

    Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    - Eventi negativi
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    a cura di: CRexpert

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