A seguito di quesiti pervenuti, relativi a difficoltà interpretative dell’articolo unico della legge 319/1958, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia), con la Circolare del 9 gennaio 2023, ha fornito indicazioni in merito alla determinazione del contributo unificato nell'ambito delle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
Il Ministero ha chiarito che le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi per controversie individuali di lavoro (comma 1 dell'articolo unico della L n. 319/1958), sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 155/2002.
Allo stesso modo, le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del DPR n. 115/2002.
Qui il testo integrale della Circolare.
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Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo
Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30.
Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
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