Tra i principi contenuti nella Legge n. 49/2023, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e che disciplina l’equo compenso per i professionisti, vi è anche quello che stabilisce che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
Questo principio è alla base dell'approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dal titolo “Equo compenso: prime valutazioni”.
Il Documento, in particolare, si concentra sugli aspetti salienti e sugli elementi di novità del provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio come, ad esempio, l’art. 5, comma 4, secondo il quale i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
Si tratta di una previsione di grande importanza che conferisce ai Consigli Nazionali il potere di agire processualmente per garantire il rispetto della normativa sul compenso equo, ponendo l'accento sulla legalità.
Nel documento si affronta inoltre la questione dei parametri, che devono essere aggiornati ogni due anni sulla base delle proposte presentate dai Consigli Nazionali degli Ordini o dei Collegi professionali. Non vi è alcuna esclusione riguardo alla possibilità di utilizzare tali parametri "al di fuori del perimetro applicativo di tale legge".
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È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.
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Il software consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore autonomo in base al regime di determinazione delle imposte adottato (Ordinario, Forfetario “Start Up”, Forfetario, Imprenditoria Giovanile), in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef/sostitutive, addizionali regionale e comunale (se dovute), Irap (se dovuta) e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito.
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