Martedì 16 giugno 2020

FNC: le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (secondo aggiornamento)

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sul sito internet della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è stato pubblicato il documento "Le disposizioni in materia di Società, Enti e Giustizia", a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della stessa FNC.

Il documento (secondo aggiornamento) fa seguito alla pubblicazione del documento di ricerca del 25 maggio, dedicato alle disposizioni in materia di società, enti e giustizia, e dei documenti di ricerca del 18 marzo, del 15 aprile, del 29 aprile e del 3 giugno u.s., con i quali è stata effettuata l'analisi degli interventi dei D.L. "Cura Italia", "Liquidità", "Giustizia" e "Rilancio".

Il testo, in particolare, esamina le misure urgenti in materia di società ed enti,? di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27), nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 40), nel Decreto "Giustizia" n. 28/2020 e nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020.


Fonte: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it
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    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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