E' entrata in vigore ieri, 23 agosto, la Legge n. 102 del 24 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2023, di modifica del Codice della Proprietà Industriale.
La riforma si inserisce nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, il cui disegno di legge era stato approvato in via definitiva con il voto finale della Camera dei Deputati il 18 luglio scorso.
Dal 23 agosto, quindi, sono entrati in vigore i nuovi importi dovuti per l’imposta di bollo applicabile alle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporto informatico alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi.
L'adeguamento degli importi, definito dall'Art. 31 della citata Legge, è stato introdotto con lo scopo di consentire il pagamento del tributo in modalità digitale. In particolare, viene rimodulata, in rialzo o in diminuzione, la misura del bollo dovuto attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/72 (Testo unico dell’imposta di bollo), che definisce l’ammontare dell’imposta applicabile in base al tipo di domanda o di registrazione.
Questi i nuovi importi:
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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