Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo n. 36/2023.
L'ambito applicativo delle nuove disposizioni riguarda i contratti pubblici regolati dal nuovo Codice, quindi i contratti di appalto, di concessione, di fornitura e di servizi, nonché i contratti di partenariato pubblico-privato.
Le nuove modalità di calcolo dell'imposta di bollo si basano su un sistema a scaglioni crescenti, in proporzione all'importo massimo previsto dal contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi.
I valori dell'imposta di bollo sono i seguenti:
I contratti di importo inferiore a 40mila euro sono esenti dall'imposta di bollo.
L'imposta di bollo è dovuta dall'aggiudicatario del contratto. Tuttavia, in caso di appalti di lavori pubblici, l'imposta di bollo è dovuta dal concorrente che ha presentato l'offerta ammessa e non ancora decaduta.
L'imposta di bollo deve essere versata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Il versamento può essere effettuato con le modalità telematiche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023.
In caso di tardivo versamento dell'imposta di bollo, è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.
Le nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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