Mercoledì 15 settembre 2021

In caso di inesistenza dell'indirizzo i termini per la notifica sono prorogati

a cura di: FiscoOggi
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Con la pronuncia in esame la Ctr ha esteso il principio espresso dalla Cassazione, finora applicato ai soli casi di notificazione di atti del processo, anche agli atti tributari "sostanziali".

Nel caso in cui la notificazione di un atto tributario da eseguirsi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, è possibile riattivare il procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuto conto dei tempi necessari in base alla comune diligenza per conoscere il primo esito negativo ed assumere le informazioni indispensabili per la nuova notifica.
Così, estendendo agli atti “sostanziali” una regola generalmente applicabile agli atti del processo, si è espressa la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 3436/11/2021 dello scorso 8 luglio, ove si precisa altresì che in questa ipotesi gli effetti della nuova notificazione che sia andata a buon fine retroagiscono alla data della iniziale attivazione del procedimento.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
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    a cura di: Dott. Attilio Romano
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  • Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di irreperibilità relativa. Vizi delle formailità di notifica ex art. 140 c.p.c.

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    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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