Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24-01-2020 è stato pubblicato il Decreto 20 settembre 2019, n. 170 che stabilisce le regole di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, in attuazione dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307.
Il provvedimento entrerà in vigore l'8 febbraio 2020.
Lunedì 9.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023 sull’entrata in vigore del registro dei titolari effettivi.
Ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.M. 55/2022, i soggetti obbligati hanno tempo per l’invio telematico dati fino all'11.12.2023 (60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva).
Soggetti interessati
L'obbligo riguarda circa 1,5 milioni di soggetti. Si tratta di tutte:
Mentre le società e le persone giuridiche private saranno iscritte nella sezione autonoma del nuovo registro, i trust ed i soggetti ad essi affini saranno inseriti nella sezione speciale.
Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.
DIRE aiuta l’utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente:
La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo “DIRE” compilando il modello TE.
La pratica è sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.
Enti del terzo settore trasmigrati al RUNTS
Deposito del bilancio presso registro: le novità apportate dalla nota Ministero del Lavoro 15/11/2022 n. 17146
Redazione del bilancio e del rendiconto di cassa.
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 15 novembre 2022 n. 17146, ha fornito chiarimenti sul deposito del bilancio degli Enti del terzo settore sia per quelli trasmigrati nel Runts sia per quelli che si stanno iscrivendo.
Come richiesto dal D.lgs 3 luglio 1017 n. 117 per gli Enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022 è obbligatorio il deposito del bilancio 2021. Inoltre, nel Runts va depositato, oltre al bilancio, anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove previsti.
I tecnici di prassi rilevano che per gli Enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza.
All’adempimento del deposito del bilancio presso il Runts, sono obbligate, invece, le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero le Odv, le Aps e le Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all’iscrizione.
Il 7 novembre 2022 è termina la fase di trasmigrazione delle Aps e delle Odv nel Runts. Da tale data, è terminato, per tali Enti, il periodo di verifica degli Uffici Runts.
Gli Enti nei cui confronti i competenti uffici del Runts non abbiano emanato alcun provvedimento espresso di iscrizione o diniego, o comunque formulato alcuna richiesta istruttoria entro il termine menzionato, risultano iscritti al Registro unico nella sezione di provenienza tramite il meccanismo del “silenzio assenso” a partire dal 7 novembre scorso.
La trasmigrazione è la procedura in cui l’ingresso nel Terzo settore avviene non con la presentazione di una nuova istanza di iscrizione, ma tramite l’iniziativa degli uffici regionali cui spettava, trasmettere da un elenco all’altro la documentazione e poi verificarne la correttezza e conformità di legge.
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