E' inesistente e non solo nulla la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita attraverso posta elettronica certificata ad un indirizzo per il quale non risulti l'autorizzazione a ricevere le notifiche da parte del contribuente. La circostanza che quest'ultimo abbia conservato l'indirizzo PEC attivato al tempo in cui esercitava la libera professione è irrilevante qualora la partita IVA risulti ormai cessata.
La CTR Piemonte con la sentenza del 05.02.2020 n.177, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure, ha così respinto l'appello proposto dall'Ufficio. Spiegano i giudici che, nel caso in esame, nei confronti del contribuente, non più residente in Italia e regolarmente iscritto all'AIRE, trova applicazione la normativa relativa alle notifiche a persone non residenti nel territorio dello Stato italiano.
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Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento).
Convenzione di affittanza agricola: modello personalizzabile
L’articolo 45 della Legge 203/1982, prevede che “sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”.
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