Martedì 19 gennaio 2021

L'importanza del "Rating di legalità" per le società e gli enti che lo ottengono: documento dei Commercialisti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dal 20 ottobre 2020 sono divenute operative le modifiche apportate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al regolamento che disciplina il Rating di Legalità e, con il documento "Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale", il Consiglio e la Fondazione nazionali dei Commercialisti intendono ripercorrerne l'evoluzione normativa fin dell'anno della sua introduzione, descrivendone caratteristiche,  destinatari e, soprattutto, evidenziando i benefici di cui possono usufruire le società e li enti che lo ottengono.
Nel documento viene, tra l'altro, evidenziata la centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici, vero trait d'union tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall'altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l'imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.   

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Fonte: https://www.commercialisti.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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