Mercoledì 9 dicembre 2020

Legittimità della notifica a mezzo posta degli atti della riscossione

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Con l’ordinanza n. 27697 del 03.12.2020 la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258), ha ribadito che la notifica della cartella esattoriale (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 3, ratione temporis vigente) deve essere eseguita, nei casi di irreperibilità cd. relativa (e così come previsto per gli avvisi di accertamento), ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. (qual richiamato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, alinea; v., ex plurimis, Cass., 31 ottobre 2018, n. 27825; Cass., 19 aprile 2018, n. 9782; Cass., 26 novembre 2014, n. 25079).
L'omissione di alcuno degli adempimenti prescritti dallo stesso art. 140 cod. proc. civ. rende la notifica nulla e non inesistente (v. Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916 quanto alla ristretta delimitazione della nozione di inesistenza della notifica) e tale nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 cod. proc. civ.), se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego (v. Cass., 4 dicembre 2019, n. 31724; Cass., 9 gennaio 2019, n. 265; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27479; Cass., 30 settembre 2016, n. 19522).
Viene poi confermato che l'amministrazione finanziaria può provvedere alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la I. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 3, conv. in I. 13 maggio 1988, n. 154; la I. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1), come anche l'agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1).
La notifica va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l'intervento dell'ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell'art.148 cod. proc. civ. (v., Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
Risicati spazi di difesa rimangono quindi a favore del contribuente su questo tema.
 
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    Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
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    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.

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