Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede:
- (art. 3 – Doveri del debitore) che l’imprenditore individuale debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte
- (art. 375 – Assetti organizzativi dell’impresa; 2086 Codice civile) e che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, abbia il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Sono norme fondamentali per l’impostazione del nuovo Codice della crisi ma stanno mettendo in difficoltà gran parte delle micro imprese italiane e dei loro consulenti, anche per il fatto che l’impresa non prevede esoneri dimensionali.
Quali sono le “misure minime” necessarie per un imprenditore individuale?
Quando un assetto organizzativo, amministrativo e contabile può ritenersi adeguato alla natura e alle dimensioni di una microimpresa priva di un’organizzazione vera e propria?
Misure Idonee Impresa Individuale e Adeguati Assetti Micro Imprese è un software, disponibile in versione Excel ed in versione Cloud, che attraverso poche semplici domande, adatte per le imprese individuali e le micro imprese, consente di monitorare la situazione ed esprimere una valutazione sull’adeguatezza (o meno) della micro impresa. Il punteggio tiene in considerazioni anche aspetti dimensionali (fatturato) e organizzativi (numero soggetti coinvolti nell’impresa).
Il software fornisce anche suggerimenti utili per un miglioramento.
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La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
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