Lunedì 27 maggio 2024

NASpI anticipata: restituzione proporzionale se la chiusura dell'attività non è imputabile al precettore

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con sentenza n. 90 del 20 maggio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del DL n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

Il caso esaminato dalla Corte ha riguardato un soggetto a cui era stata concessa l’anticipazione della NASPI per avviare un’attività di ristorazione. L'Inps, successivamente, gli aveva chiesto la restituzione integrale dell'indennità di disoccupazione dopo che lo stesso aveva dovuto chiudere l'attività prima del termine del periodo per il quale la NASpI gli era stata accordata, per cause a lui non imputabili (restrizioni Covid), ed aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.


Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
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    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

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