Mercoledì 30 settembre 2020

Non convince la decisione della Cassazione di non estendere l'adesione della società al socio

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Qualche volta anche le sentenze della Corte di Cassazione possono non essere condivisibili.

Con l'ordinanza n. 20200 del 25.09.2020 la Corte di Cassazione pur riconoscendo che qualora si formi il giudicato in materia di accertamento tributario nei confronti della società di persone, o di capitali avente ristretta partecipazione societaria gli effetti favorevoli della decisione risultano efficaci anche nei confronti dei soci, tuttavia analoga estensione favorevole ai soci non riconosce nel caso in cui il risultato favorevole, consistente nella riduzione dell'accertamento tributario emesso nei confronti della società, non sia stato conseguito per effetto di una sentenza passata in giudicato, bensì mediante una procedura stragiudiziale di accertamento con adesione.
La Corte di Cassazione evidenzia la diversità delle situazioni perchè nel caso in cui l'accertamento tributario nei confronti della società sia sottoposto al vaglio giurisdizionale unico scopo della procedura è accertare quale sia il tributo esattamente dovuto, e l'esito del giudizio può farsi valere nel diverso processo che sia stato promosso in relazione all'incremento del reddito del socio dipendente da quello accertato nei confronti della società. Nell'ipotesi dell'accertamento con adesione, diversamente, la finalità della procedura è raggiungere la definizione di una pretesa dell'Amministrazione finanziaria che possa essere condivisa da parte del contribuente, evitandosi il ricorso all'impugnativa giurisdizionale, servendosi anche di strumenti equitativi che importano una riduzione degli importi che sarebbero altrimenti dovuti, ad esempio in materia di sanzioni.
Non può essere condiviso il fatto che la Corte di Cassazione ritiene che in tal caso l'ordinamento non ha previsto l'automatica estensione degli effetti dell'accertamento con adesione concordato dalla società in favore dei suoi soci, con riferimento agli accertamenti conseguenziali emessi nei loro confronti.
Non è così perché è la stessa Amministrazione Finanziaria, con la Circ. n.4/E del 16.02.2009, a specificare le ipotesi previste dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, relativo alla definizione dell'accertamento che riguarda i contribuenti che producono redditi in forma associata, di cui all'art. 5 del T.U.I.R., le aziende coniugali non gestite in forma societaria e anche i soggetti che optano per la trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del T.U.I.R..

Meglio ha motivato, pochi giorni prima, la CTP di Novara, con la sentenza n. 109/2020 del 17.09.2020 in un ricorso proposto personalmente a sostegno delle ragioni del contribuente, che ha invece ritenuto estensibile anche ai soci gli effetti dell'istanza di accertamento con adesione presentata dalla sola società, ai fini della sospensione dei termini per la proposizione dell'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato ai soci, che altrimenti per gli stessi sarebbe divenuto definitivo.

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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