Mercoledì 17 novembre 2021

Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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E' operativa, dal 15 novembre scorso, la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio per la composizione negoziata della crisi, l'Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il risanamento delle imprese in crisi. 

La piattaforma è composta da un'area pubblica, di tipo informativo, e una “riservata” alle istanze formali.
L’accesso all'area pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale, mentre l'accesso all’area riservata, invece, permette all'impresa di presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

Il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha dichiarato: “Permettere alle imprese di riconoscere i segnali di crisi prima che si arrivi all’insolvenza, è fondamentale sia per le imprese interessate, ma anche per i creditori e l’indotto. Attraverso questo strumento, già nel giro di un anno e mezzo, si conta di potere contribuire a ridurre del 10% le oltre 48mila procedure concorsuali presentate tra il 2019 e il 2020. E a regime stimiamo che la nostra piattaforma posa essere utilizzata da 10mila imprenditori che chiederanno la collaborazione di un esperto per ristrutturare l’azienda, redigere un piano di risanamento per evitare, così, di ricorrere alle tradizionali strade giudiziali, spesso anticamera del procedimento di liquidazione giudiziale”.
“Le Camere di commercio sono state pioniere della digitalizzazione, e la realizzazione di questa piattaforma è il segno della nostra capacità di innovare gli strumenti con i quali aiutare le imprese a dialogare ed utilizzare una PA più moderna, più attenta e utile ai bisogni degli imprenditori.”


Fonte: https://www.unioncamere.gov.it
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  • Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software

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    Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
    Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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