Lunedì 11 novembre 2024

PEC a "casella piena"? La notifica non si perfeziona.

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

La notifica via Pec in presenza di un avviso di mancata consegna al destinatario per “casella piena” non è da considerarsi perfezionata.

Così si sono espresse le Sezioni Unite Civili di Cassazione che, nella sentenza n. 28452 pubblicata il 5 novembre 2024, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale nel regime antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 149/2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della L. n. 53/1994, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). 
Di conseguenza il notificante, qualora debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo cosi beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario

    Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
    Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
    Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale. 

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di irreperibilità relativa. Vizi delle formailità di notifica ex art. 140 c.p.c.

    Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di irreperibilità relativa. Vizi delle formailità di notifica ex art. 140 c.p.c.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione

    Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione

    Il pacchetto contiene due bozze di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale). Una riguarda l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, l'altra quella di notifica per presunta irreperibilità assoluta.
    A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS