"Nel processo tributario, in occasione dell'esame di ogni profilo di inammissibilità di atti introduttivi di giudizi, in via generale non va contrastata la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, dovendo adottarsi criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale. In particolare, la disposizione di cui all'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità dell'appello, che esso contenga "l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto" va interpretata in armonia con lo specifico sistema processuale, volto a garantire la tutela delle parti in posizioni di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità; ne deriva che non sussiste preclusione alcuna al suo esame da parte del giudice del gravame ove il giudizio da tal atto introdotto abbia visto la partecipazione dell'appellato che si sia effettivamente costituito nel giudizio di appello, potendo quindi dedursi aliunde l'identificazione dell'Autorità Giurisdizionale competente a decidere e avendo in effetti dimostrato proprio l'appellato, con la sua partecipazione al giudizio di seconde cure, di aver recepito e compreso di fronte a quale Ufficio Giudiziario era stato chiamato a difendersi".
Il principio di diritto è stato espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 3090 del 1 febbraio 2022.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: check list e liberatoria
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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