Giovedì 7 ottobre 2021

Provvedimenti sanzionatori per i revisori: il regolamento in Gazzetta Ufficiale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il Regolamento che disciplina la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte del MEF, in caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del DL 27 gennaio 2010, n. 39. 

L'art. 3, in particolare, prevede che il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provveda ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
Se le violazioni ascrivibili al revisore legale o alla società di revisione legale risultano da precedenti atti adottati nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo, tali atti devono essere allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF. Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la contestazione degli addebiti, ossia 180 giorni dall'accertamento, o 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. 
La lettera di contestazione degli addebiti dovrà contenere il riferimento all'attività di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione.


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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