Nella Circolare n. 1 del 29 gennaio l'Agenzia delle Entrate esamina i rapporti tra la disciplina in materia di pubblicità immobiliare e quella più recente in tema di trattamento dei dati personali con lo scopo di prevenire l’emersione di eventuali trattamenti illeciti ed individuare le possibili aree di azione.
Come noto, in base alle disposizioni sulla disciplina relativa alla pubblicità immobiliare, all’individuazione e alla tenuta dei relativi registri, ai compiti e agli obblighi del conservatore, per l’esecuzione di una formalità nei registri immobiliari (trascrizione, iscrizione, annotazione) devono essere presentati al conservatore il titolo recante l’evento giuridico da pubblicare e la relativa nota, nella quale devono essere indicati gli elementi e le menzioni espressamente previsti dal legislatore.
I dati contenuti in tale nota potrebbero però generare elementi di criticità in materia di trattamento dei dati personali, soprattutto con riferimento ad alcune categorie di dati come, ad esempio, condanne penali o dati che rivelino l’origine razziale o etnica, l’orientamento sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale.
Nella Circolare pubblicata le Entrate forniscono quindi chiarimenti in merito al corretto utilizzo della Sezione D nelle note di trascrizione e di iscrizione e nelle domande di annotazione.
Clicca qui per leggere la Circolare.
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Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?
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