A seguito dell'attività di recupero dell’evasione svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nel 2024 sono confluiti complessivamente nelle casse dello Stato 33,4 miliardi di euro, di cui 7,1 miliardi conseguiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.
Si tratta, quindi, di 2 miliardi in più rispetto al 2023.
In aumento anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate ha raggiunto i 587 miliardi di euro, in crescita di 43 miliardi rispetto al 2023 (+8%).
In particolare, dei 26,3 miliardi di euro di recupero dell’evasione fiscale dell'Agenzia delle Entrate, l’87% proviene da attività ordinarie, di cui 12,6 miliardi sono stati versati dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell’Agenzia delle Entrate, 5,7 miliardi a seguito di una cartella e 4,5 miliardi sono frutto delle attività di promozione della compliance.
In flessione, invece, del 30% gli incassi da misure straordinarie, sempre riferiti all’Agenzia delle Entrate (rottamazione delle cartelle, liti pendenti e "pace fiscale").
Dei 16 miliardi di euro di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, 10,6 provengono da attività ordinarie e 5,4 da misure straordinarie.
Relativamente agli enti affidatari, 8,9 miliardi sono stati riscossi per conto dell’Agenzia delle Entrate, 3,8 miliardi per l’Inps, 1 miliardo per i Comuni e i restanti per altri enti (Regioni, Casse di previdenza, Ministeri, Inail, ecc).
Rispetto invece alle fasce di debito, il 57% delle somme (oltre 9 miliardi) sono state versate da contribuenti con debiti superiori a 100mila euro.
Dalle attività anti-frode svolte dal Fisco (analisi di rischio e controlli preventivi) l’Agenzia delle Entrate ha assicurato minori spese a carico del bilancio dello Stato per 5,8 miliardi di euro tra crediti fittizi, indebite compensazioni e rimborsi Iva non spettanti. Infine, in attuazione delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle cosiddette partite Iva “apri e chiudi”, l’Agenzia ne ha cessate d’ufficio quasi 6mila.
Clicca qui per accedere alle slide pubblicate dall'Agenzia Entrate con i dati del 2024 in dettaglio.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
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