Venerdì 22 marzo 2024

Regime società di comodo e detrazione Iva: sentenza Corte UE

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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E'  incompatibile con la normativa eurounitaria il regime sulle “società di comodo” (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), nella parte in cui limita il diritto di detrazione per i soggetti passivi dell'Iva.
A chiarirlo la Corte di giustizia dell’Unione Europea (Sentenza n. 210/3 del 7 marzo 2024), sulla base del principio seconco cui al soggetto passivo Iva non può essere negato il diritto di detrazione dell’IVA assolta, a monte, esclusivamente perché non raggiunge, a valle, una certa soglia di operazioni rilevanti, determinata normativamente.

Da un lato, infatti, nessuna disposizione della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) subordina il diritto alla detrazione a requisiti quantitativi. Dall’altro, in ossequio ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, il diritto alla detrazione può essere negato al soggetto passivo solo qualora sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che esso è invocato fraudolentemente o abusivamente.


Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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