Giovedì 30 maggio 2024

Registro corrispettivi non aggiornato: la violazione è 'sostanziale'

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il mancato aggiornamento del registro dei corrispettivi rappresenta una "violazione sostanziale" a cui è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, in quanto può determinare l’omesso versamento dell’Iva o il pagamento di un rimborso non dovuto.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 7391 del 19 marzo 2024, nella quale ha chiarito che "tanto l'omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall'art. 23 DPR n. 633/72, quanto la mancata conseguente contabilizzazione nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, devono essere considerate delle "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del "volume di affari" previsto dall'art. 20 DPR cit. e dell'imposta dovuta, ed, in ogni caso, perché tali considerate per espressa disposizione dei previgenti artt. 42, 43 e 44 del medesimo decreto. 
Ciò in quanto la fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell'anno solare e di inesatta dichiarazione e versamento si configurano per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con il proprio comportamento, il rischio per l'amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, ovvero di effettuare un rimborso non dovuto, e trovano puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dai richiamati artt. 42, 43 e 44 (v. anche Cass. n. 11662 del 2001; Cass. n. 2379 del 2006)".


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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