Importanti novità in materia di riscossione dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
L’articolo 1, commi 231-252, introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
In particolare, è prevista la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
COME ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, con le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia Entrate-riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Gli importi possono essere pagati o in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a partire dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Le seguenti tipologie di carichi:
non rientrano nella Definizione agevolata.
I carichi degli enti di previdenza privati, invece, possono rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023 e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante Pec.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
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