Mercoledì 28 luglio 2021

Riscossione: le nuove scadenze introdotte dalla legge di conversione del "Sostegni-bis"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La legge di conversione del Decreto "Sostegni-bis" (legge n. 106/2021) ha introdotto delle novità in materia di riscossione. In particolare, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione e, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella "Comunicazione delle somme dovute" della Definizione agevolata, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

Relativamente al pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento le novità del "Sostegni-bis" prevedono il differimento al 31 agosto 2021 del termine "finale" di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" di cui all'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 30 settembre 2021

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Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

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    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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