Il consenso, inizialmente rilasciato da un cliente ad una società anche per attività promozionali di terzi, non può estendere la sua efficacia anche a successive cessioni ad ulteriori titolari. Tali cessioni infatti non sarebbero supportate dal necessario consenso, specifico ed informato dell'interessato.
Il consenso, infatti, va acquisito per ciascun passaggio dei dati tra più titolari.
Sulla base di questo principio il Garante privacy ha sanzionato Iren Mercato S.p.A. per 3 milioni di euro per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso.
L'importante principio segue diverse segnalazioni arrivate al Garante che lo hanno portato ad accertare che la società aveva infatti trattato dati personali per attività di telemarketing, che non aveva raccolto direttamente, ma che aveva acquisito da altre fonti.
Gli Studi dei Commercialisti sono alle prese con il Concordato Preventivo Biennale dei loro clienti.
Alle difficoltà tecniche si aggiungono troppi oneri/responsabilità se non viene gestita una corretta comunicazione.
Questo pacchetto contiene due strumenti di lavoro molto utili per gestire il Concordato Preventivo Biennale.
Decisione non collegiale mediante consenso espresso per iscritto di Srl sportiva dilettantistica
La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del comma 4 dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.
È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.
Proposta di decisione mediante consultazione scritta di Srl sportiva dilettantistica
L’articolo 2479, comma 3, del c.c., stabilisce quanto segue: “L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa”.
Per consultazione scritta si intende il processo che prevede:
- la predisposizione della proposta di decisione da parte degli amministratori della società;
- la sottoscrizione in calce del voto favorevole o contrario da parte del socio;
- la verbalizzazione della decisione dei soci a cura dell’organo amministrativo.
Il documento contenente la decisione dovrà essere comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la ricezione. È possibile sottoscrivere la decisione apponendo la firma sulla copia inviata a ciascun socio oppure in calce ad un unico esemplare, consegnato a mano agli amministratori o spedito con lettera raccomandata. È naturalmente consentita la sottoscrizione in formato digitale.
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